L'Utilizzo della Denuncia di Inizio Attività (DIA) è prevesta per gli interventi compresi nella seguente elenco:
1) Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
2) Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
3) Recinzioni, muri di cinta e cancellate;
4) Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
5) Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;
6) Impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti esistenti;
7) Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambiano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
8) Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;